LO STATUTO:

STATUTO
Dell’ASSOCIAZIONE "12 SCATTI" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”

PREAMBOLO
L’ASSOCIAZIONE “12 SCATTI - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, con sede in Roma, Via Angiolo Cabrini n.56, richiede che i propri associati condividano e si impegnino a perseguire tutte le finalità indicate nell’art.3 del vigente Statuto della medesima Associazione, che si trova allegato all’Atto Costitutivo.

Articolo 1 - DENOMINAZIONE
E’ costituita l’Associazione denominata “12 SCATTI”, di seguito al presente statuto indicata come l’Associazione. Essa, in qualsiasi segno, distintivo, manifestazione esterna o comunicazione rivolta al pubblico, aggiungerà alla propria denominazione la qualificazione di “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” oppure l’acronimo “ONLUS”.
Tale associazione si costituisce per l’iniziativa di un comitato di soci fondatori, i quali si impegnano a perseguire in via esclusiva finalità di solidarietà sociale ed opere senza fini di lucro, come meglio esplicitate nel successivo art.3 del presente statuto, e ai sensi di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 - SEDE

L’Associazione ha sede in Roma Via Angiolo Cabrini 56.
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite rappresentanze, uffici e altre sedi secondarie, sia in tutto il territorio nazionale, che all’estero.

Articolo 3 - FINALITA’

L’Associazione che non ha fine di lucro ed è apartitica e apolitica, si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e umanitaria, sostenendo progetti e realizzando infrastrutture atte a migliorare le condizioni igienico sanitarie, sociali, culturali ed economiche delle popolazioni economicamente svantaggiate, sia in Italia che all’estero, senza limiti continentali.
A tale scopo, l’Associazione si prefigge di:
a) garantire alle comunità rurali il diritto all’acqua potabile attraverso la realizzazione di pozzi e sistemi di approvvigionamento idrico tali da apportare significativi miglioramenti nella qualità della vita alle popolazioni più disagiate;
b) garantire agli abitanti dei paesi cosiddetti del terzo mondo il diritto all’istruzione attraverso l’addestramento, la qualificazione e la formazione scolastica e professionale, fra cui l’insegnamento di arti e/o mestieri;
c) realizzare per le collettività svantaggiate progetti di sviluppo a medio e lungo termine, così come interventi circoscritti in risposta a situazioni di emergenza attraverso la costruzione e/o il miglioramento delle infrastrutture e l’acquisto e la gestione di tutti i mezzi e i macchinari necessari alla buona riuscita dei progetti stessi;
d) diffondere le conoscenze in campo medico, sanitario, scientifico, educativo e culturale tramite l’organizzazione di iniziative culturali, quali per esempio seminari, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti, mostre artistiche e artigianali, manifestazioni, spettacoli, produzioni e proiezioni cinematografiche e audiovisive e quant’altro sia necessario al raggiungimento degli scopi sociali;
e) compiere donazioni benefiche, in denaro o in natura, attraverso l’organizzazione di raccolte di fondi e di beni materiali da inviare direttamente o tramite altre organizzazioni umanitarie nei paesi arretrati.
Tali progetti possono essere attuati e concordati anche in collaborazione con le comunità e le associazioni locali o i gruppi missionari o di volontari laici o religiosi, in modo da valorizzare le risorse e creando così le condizioni per garantire la continuità dell’azione.
L’Associazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate potrà tra l’altro esercitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
f) inviare nei paesi bisognosi ed economicamente svantaggiati personale specializzato nell’assistenza socio-sanitaria, psicologica, economica e nella formazione professionale, oltre al personale necessario all’accompagnamento dei beni e del denaro inviato, nonché al personale addetto all’organizzazione di servizi e di assistenza in loco;
g) organizzare viaggi e soggiorni a scopo di assistenza sociale e in generale per finalità umanitarie di abitanti e collettività di paesi stranieri;
h) realizzare e sostenere progetti di “adozione a distanza”, compatibilmente con le leggi in materia;
i) aderire, anche attraverso propri rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali e internazionali che perseguano scopi analoghi e complementari;
l) svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni, anche multimediali, periodiche, librarie e di qualsiasi altro materiale a carattere socio-culturale.
L’Associazione potrà inoltre svolgere attività connesse al raggiungimento del proprio scopo istituzionale, nonché attività accessorie, in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dic. 1997 n.460 e successive integrazioni e modifiche.
Tutte queste attività saranno svolte anche per il tramite di un apposito portale Internet, secondo modalità che saranno meglio definite da apposito regolamento.
L’Associazione comunicherà l’oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione generale delle entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

Articolo 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori, dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative che possono essere richieste agli associati, all’atto dell’ammissione, a titolo di tassa di iscrizione da versarsi nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
b) dalle quote associative per il rinnovo annuale dell’iscrizione da versarsi nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo;
c) dai proventi delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni effettuate dall’Associazione nei confronti degli associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività commerciali e produttive esercitate occasionalmente e comunque connesse alle attività statutarie, rese in conformità alle sue finalità istituzionali e alle norme del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.
d) da versamenti volontari e da eventuali contributi straordinari da parte degli associati deliberati dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e) da eventuali elargizioni o contributi da parte di aziende, Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, Enti Pubblici o Privati di qualsiasi genere e persone fisiche;
f) da eventuali contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
g) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni culturali o partecipazione ad esse e da sponsorizzazioni;
h) da eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti degli associati o di terzi;
i) da eventuali rendite derivanti dal patrimonio;
l) da ogni altra entrata che sia destinata ad incrementare il patrimonio dell’Associazione ai fini di cui all’art.3 del presente statuto.
E’ fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo - 5 ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 3 (tre) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Articolo 6 - ASSOCIATI

All’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo, il quale valuta l’accettazione o meno della richiesta.
L’Associazione si compone di:

  1. Soci Fondatori
  2. Soci Ordinari
  3. Soci Onorari

Sono Soci FONDATORI le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e quelle alle quali il Consiglio Direttivo ha riconosciuto tale qualifica, avendo aderito all’Associazione entro il 31 Marzo 2008. I soci Fondatori sono tenuti a versare una quota associativa annua pari a quella versata dai Soci Ordinari.
Sono Soci ORDINARI coloro che a seguito di domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, previa presentazione di almeno 2 membri dello stesso Consiglio, entrano a far parte dell’Associazione. I soci Ordinari sono persone ed enti che si impegnano a sostenere l’attività dell’Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell’Associazione.
Sono Soci ONORARI coloro che hanno reso servigi di rilievo o hanno conseguito particolari meriti nell’ambito delle finalità perseguite dall’Associazione. Essi sono dispensati dal versare quote associative.
Tutti gli associati hanno il diritto a partecipare con voto alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione,  a partecipare a tutte le attività sociali e ad assumere cariche sociali.
L’associato riceve gratuitamente le pubblicazioni sociali, nel caso esistano, e le comunicazioni interne.
La quota associativa annuale non è cedibile a terzi, né rimborsabile.
L’adesione all’Associazione non può avere carattere temporaneo.
Tutte le cariche associative e le prestazioni effettuate dagli associati per il perseguimento dei fini sociali sono svolte gratuitamente.
Non sono considerati associati i soci SOSTENITORI che condividono gli scopi e gli obiettivi dell’Associazione e ne sostengono le ragioni, anche mettendo a disposizione strumenti finanziari, tecnici e di personale. Essi possono partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione medesima, iscriversi al portale Internet di cui al precedente art.3, usufruire delle informazioni pubblicate e intervenire attivamente ai forum che si terranno all’interno di esso, secondo quanto previsto nei regolamenti interni. I soci sostenitori sono tenuti al versamento di un contributo minimo sostanzialmente inferiore alla quota associativa versata dai soci Fondatori e Ordinari.
In caso di necessità l’associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato, di personale e professionisti esperti nelle materie di cui alle finalità sociali, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione curerà l’aggiornamento e la formazione dei propri associati e collaboratori.
La qualità di Socio si perde per le seguenti motivazioni:

1) per dimissioni, che dovranno pervenire per iscritto limitatamente ad ogni singolo socio in qualsiasi momento dell’anno;
2) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta a seguito di:

  1. gravi motivi dovuti a comportamenti dell’associato lesivi dell’interesse dell’Associazione.
  2. mancato versamento della quota associativa di iscrizione o annuale, decorsi sei mesi dal termine fissato per il pagamento.
  3. mancata partecipazione alle Assemblee, sia Ordinarie, che Straordinarie per un periodo superiore ai 4 anni.

3) per decesso.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione; nel provvedimento saranno riportate le motivazioni che hanno determinato la delibera di esclusione.
I soci dimissionari o esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
1. L’Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente (e il Presidente Onorario se nominato);
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Articolo 8 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; hanno diritto a intervenire all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli associati che sono in regola con il versamento delle quote associative.
La partecipazione all’assemblea e il voto possono essere espressi anche mediante delega scritta conferita ad altro associato avente il diritto di voto; ciascun associato può ricevere fino ad un massimo di tre deleghe; spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo relativo all’esercizio in corso e per l’approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo.
Inoltre l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata per decisione del Presidente o del Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati aventi il diritto di voto.
L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
La convocazione deve essere effettuata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo a verificare l’avvenuto ricevimento.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi il diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art.21 del Codice Civile.
L’assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, tranne nel caso di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del patrimonio per i quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il voto viene espresso in modo palese, per alzata di mano. 
L’Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità  e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’assemblea e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
In tutti i luoghi audio e/o video collegati dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Le deliberazioni dell’assemblea che vengono prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza, da un Vice Presidente (se nominato) o da un socio nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, al quale spetta di redigere un verbale della riunione che viene sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e da chi lo ha redatto.
All’assemblea ordinaria competono i seguenti compiti:
a) di approvare i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni del Consiglio Direttivo;
b) di eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, se nominato;
c) di eleggere il Presidente dell’Associazione tra i membri del Consiglio Direttivo;
d) di eleggere, se lo ritiene opportuno, il Presidente Onorario;
e) di deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
f) di deliberare sui regolamenti interni e su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
All’assemblea straordinaria competono i seguenti compiti:
a) di deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti;
b) di deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
c) di deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, tra cui il Presidente, che è anche il Presidente dell’Associazione, nominati dall’Assemblea e, per la prima volta, nell’Atto Costitutivo; possono essere nominati membri del Consiglio solo gli associati.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.
I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l’esercizio delle loro funzioni; ad essi è dovuto soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato a cura del Presidente almeno due volte l’anno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica oppure qualunque altro mezzo idoneo a verificare l’avvenuto ricevimento; l’avviso di convocazione sarà inviato a tutti gli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione, in caso di urgenza almeno due giorni prima con le medesime modalità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente (se nominato) o dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può provvedere alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Al Consiglio Direttivo vengono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni.
In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) redigere la bozza del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e della relazione annuale sull’esercizio della gestione da sottoporre alle deliberazioni dell’assemblea;
b) programmare e coordinare l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
c) emanare regolamenti sociali e deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario
d) stabilire l’ammontare della tassa di ammissione e della quota associativa annuale;
e) deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;
f) accertare in qualunque momento dell’anno sociale la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
g) eleggere tra i suoi componenti il Vice Presidente, se lo ritiene opportuno;
h) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti pubblici e/o privati che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
i) dare parere ed eventualmente deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.
Inoltre il Consiglio Direttivo potrà delegare le proprie attribuzioni al Presidente e agli altri consiglieri per le materie riguardanti l’ordinaria amministrazione.

Articolo 10 - IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma sociale, la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio; egli potrà, quindi, validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, banche, istituti pubblici e/o privati.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni adottate ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega in via generale o di volta in volta, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell’attività dell’Associazione; in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendone aggiornata la contabilità.
Il Presidente, se lo ritiene opportuno, nomina un Tesoriere dell’Associazione tra tutti gli associati per l’attribuzione dei compiti e delle mansioni di cui all’art.12.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.
In caso di sua assenza, il Presidente può delegare parte delle sue funzioni e poteri ad un membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Se ritenuto opportuno,  in occasione della nomina delle cariche sociali, l’Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti che sarà composto da tre membri scelti tra gli associati o anche al di fuori della compagine associativa; l’Assemblea provvederà a nominare anche il Presidente.
I membri del Collegio dei Revisori restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti in particolare ha il compito di:
a) vigilare sulle delibere assunte dal Consiglio Direttivo e sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione;
b) accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e la consistenza di cassa
c) redigere una relazione annuale al bilancio;
d) procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 12 - IL TESORIERE
Il Presidente, se lo ritiene opportuno, elegge un Tesoriere fra tutti gli associati; tale carica potrà essere affidata anche a chi rivesta già un’altra carica (Presidente, Vice Presidente o Consigliere).
Il Tesoriere dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, anche presso le banche e gli enti pubblici o privati e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere, in particolare, potrà operare su conti correnti bancari e postali ed eseguire operazioni di cassa, per conto dell’Associazione.

Articolo 13 - SCIOGLIMENTO
L’Associazione ha durata indeterminata.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi di legge dall’Assemblea straordinaria dei soci, ai quali spetta altresì la nomina di uno o più liquidatori.
L’Associazione si scioglie per il venir meno della pluralità degli associati, nonché per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente scopo analogo od affine alla costituenda ONLUS, oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 ,comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Articolo 14 - REGOLAMENTI
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con uno o più regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea.
Tali regolamenti verranno riportati in un’apposita sezione del portale Internet dell’Associazione.

Articolo 15 - CONTROVERSIE
Qualunque eventuale controversia  dovesse insorgere tra gli associati e tra questi e l’associazione o i suoi organi sarà devoluta per la sua risoluzione ad un arbitro nominato dal Presidente dell’associazione e iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti competente in base al luogo in cui è posta la sede dell’Associazione stessa.

Articolo 16 - DISPOSIZIONE FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile e da quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.